Centro "Gian Paolo Dore" APS

Centro di documentazione e promozione familiare

 

UFFICI E MINISTERI

12. La preparazione e la celebrazione del Matrimonio, che riguarda in primo luogo gli stessi futuri coniugi e la loro famiglia, per quanto attiene alla dimensione pastorale e liturgica, è competenza del Vescovo, del parroco e dei suoi vicari e, in qualche modo almeno, di tutta la comunità ecclesiale [23].

13. Tenuto conto delle norme o indicazioni pastorali eventualmente stabilite dalla Conferenza Episcopale riguardo alla preparazione dei fidanzati e alla cura pastorale del Matrimonio, è proprio del Vescovo regolare la celebrazione e la cura pastorale del sacramento per tutta la diocesi, offrendo ai fedeli gli aiuti necessari affinché la vita matrimoniale si conservi nello spirito cristiano e progredisca nella perfezione [24].

14. I pastori d’anime devono aver cura che questa assistenza sia offerta nella propria comunità soprattutto:
a) con la predicazione, con un’adeguata catechesi ai piccoli, ai giovani e agli adulti, e anche con l’uso degli strumenti di comunicazione sociale, mediante i quali i fedeli cristiani siano istruiti sul significato del Matrimonio cristiano, sul compito dei coniugi e dei genitori cristiani;
b) con la preparazione personale alla celebrazione del Matrimonio, per cui i fidanzati si dispongano alla santità e ai doveri della loro nuova condizione;
c) con una fruttuosa celebrazione liturgica del Matrimonio, in cui appaia chiaro che i coniugi esprimono e partecipano al mistero dell’unione e dell’amore fecondo tra Cristo e la Chiesa;
d) con l’aiuto offerto agli sposi perché questi, conservando e custodendo con fedeltà il patto coniugale, giungano a condurre una vita familiare ogni giorno più santa e più intensa [25].

15. Per un’adeguata preparazione al Matrimonio occorre un congruo periodo. I fidanzati devono essere informati già per tempo di tale necessità.

16. I pastori, guidati dall’amore di Cristo, accolgano i fidanzati e in primo luogo ridestino e alimentino la loro fede: il sacramento del Matrimonio infatti suppone e richiede la fede [26].

17. Dopo aver richiamato, secondo l’opportunità, gli elementi fondamentali della dottrina cristiana sopra esposti (nn. 1-11), si faccia ai fidanzati una catechesi sulla dottrina riguardante il Matrimonio e la famiglia, e sui riti, preghiere, letture del sacramento così che possano celebrarlo consapevolmente e con frutto.

18. I cattolici che non hanno ancora ricevuto il sacramento della Confermazione, lo ricevano prima di essere ammessi al Matrimonio, per completare la loro iniziazione cristiana, se è possibile farlo senza grave difficoltà.
Si raccomanda ai fidanzati che, nella preparazione al sacramento del Matrimonio, ricevano, se è necessario, il sacramento della Penitenza e si accostino alla santa comunione, specialmente quando il sacramento è celebrato nell’Eucaristia [27].

19. Prima di celebrare il Matrimonio, deve risultare che nulla si oppone alla sua valida e lecita celebrazione [28].

20. Nello svolgimento della preparazione, considerata la mentalità del popolo circa il Matrimonio e la famiglia, i pastori si impegnino ad annunciare alla luce della fede il significato evangelico del vicendevole amore dei futuri sposi. Anche i requisiti giuridici riguardanti la celebrazione valida e lecita del Matrimonio possono essere utili a promuovere tra i fidanzati una fede viva e un amore fecondo per costituire una famiglia cristiana.

21. Se però, risultato vano ogni sforzo, i fidanzati apertamente ed espressamente affermano di respingere ciò che la Chiesa intende quando si celebra il Matrimonio di battezzati, non è lecito al pastore d’anime ammetterli alla celebrazione. Sebbene a malincuore, deve prendere atto della realtà e spiegare agli interessati che non la Chiesa, ma loro stessi, in tali circostanze, rendono impossibile quella celebrazione che peraltro chiedono [29].

22. Riguardo al Matrimonio, non di rado si danno casi particolari: come il Matrimonio con persona battezzata non cattolica, con persona catecumena, o semplicemente non battezzata, o con persona che esplicitamente abbia rifiutato la fede cattolica.
Coloro che svolgono la cura pastorale abbiano presenti le norme della Chiesa per questi casi e ricorrano, se il caso lo richiede, all’autorità competente.

23. E’ opportuno che lo stesso sacerdote prepari i fidanzati, e nella stessa celebrazione del sacramento, tenga l’omelia, riceva il consenso e presieda l’Eucaristia.

24. Anche il diacono, ricevuta facoltà dal parroco o dall’Ordinario del luogo, può presiedere la celebrazione del sacramento [30], non esclusa la benedizione nuziale.

25. Dove mancano sacerdoti e diaconi, il Vescovo diocesano, previo il voto favorevole della Conferenza Episcopale e ottenuta la facoltà della Santa Sede, può delegare dei laici perché assistano ai matrimoni. Si scelga un laico idoneo, capace di preparare i fidanzati e adatto a compiere nel debito modo la liturgia del Matrimonio [31]. Egli richiede il consenso degli sposi e lo riceve in nome della Chiesa [32].

26. Altri laici possono invece, in vari modi, svolgere compiti sia nella preparazione dei fidanzati, sia nella celebrazione stessa del rito. E’ necessario poi che tutta la comunità cristiana cooperi a testimoniare la fede e a manifestare al mondo l’amore di Cristo.

27. Il Matrimonio sia celebrato nella parrocchia di uno dei due fidanzati, oppure altrove con licenza del proprio Ordinario o del parroco [33].

[23] Cf. GIOVANNI PAOLO II, Esort. apost. Familiaris consortio, n. 66: AAS 74 (1982) 159-162.

[24] Cf. ibidem; cf. C.I.C., cann. 1063-1064.

[25] Cf. C.I.C., can. 1063.

[26] Cf. CONC. VATICANO II, Cost. sulla sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 59.

[27] Cf. C.I.C., can. 1065.

[28] Cf. ibidem, can. 1066.

[29] Cf. GIOVANNI PAOLO II, Esort. apost. Familiaris consortio, n. 68: AAS 74 (1982) 165.

[30] Cf. C.I.C., can. 1111.

[31] Cf. ibidem, can. 1112, § 2.

[32] Cf. ibidem, can. 1108, § 2.

[33] Cf. ibidem, can. 1115.

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