Centro "Gian Paolo Dore" APS

Centro di documentazione e promozione familiare

 

Come modificato dall’assemblea dei soci del 15/6/2019
Art. 1 – È costituita l’Associazione di Promozione Sociale “CENTRO DI DOCUMENTAZIONE E PROMOZIONE FAMILIARE GIAN PAOLO DORE APS” con sede in Bologna, via del Monte n. 5; la sua durata è illimitata.
Art. 2 – L’Associazione, senza scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in particolare in ambito culturale, secondo quanto previsto all’art. 5, comma 1, lettera i) del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche; si prefigge, come scopo preminente della propria attività, di dare vita a programmi e servizi promozionali, culturali e di socializzazione a favore delle famiglie, dei fidanzati, degli sposi e dei genitori.
In tale contesto provvede a:

  1. gestire un CENTRO DI DOCUMENTAZIONE per la raccolta, lo studio e la divulgazione di tutti i dati e le informazioni utili alla coscientizzazione di base e alla promozione di una cultura popolare per quanto concerne i problemi della coppia, della donna, della paternità e maternità responsabile, della sessualità, dei servizi consultoriali;
  2. gestire una BIBLIOTECA, aperta alla consultazione gratuita, di libri e riviste specializzate nelle varie discipline scientifiche riguardanti famiglia, matrimonio, educazione, consultori, donna, ecc.;
  3. promuovere esperienze comunitarie di formazione per nuclei familiari, in località climatiche;
  4. curare la preparazione e diffusione di SUSSIDI (pubblicazioni) attinenti agli scopi dell’Associazione;
  5. affittare strutture immobili e mobili necessarie per l’attuazione dei programmi oggetto dell’attività associativa;
  6. organizzare corsi di formazione permanente o di aggiornamento per fidanzati, genitori o per animatori di attività familiare e di gruppi familiari di base;
  7. chiedere e ricevere da Enti pubblici nazionali, locali e comunitari i contributi previsti e necessari per la gestione delle iniziative programmate dall’Associazione; inoltre acquistare immobili, accettare lasciti, eredità e donazioni previo espletamento delleformalità previste dalle leggi vigenti.

Nel programmare e attuare le proprie attività, l’Associazione, quanto ai metodi e ai contenuti, dovrà rispettare e favorire sempre il pieno sviluppo della personalità degli utenti e della loro vita di coppia e di famiglia, richiamandosi al progetto cristiano di uomo, matrimonio e famiglia.
L’Associazione esplica normalmente la sua attività nei comuni compresi nel territorio dell’Archidiocesi di Bologna, ma potrà acquistare o affittare edifici e strutture anche in altri territori in relazione alle attività da gestire.

Art. 3 – L’Associazione è aperta a tutti. L’adesione, che non può essere temporanea, comporta la piena accettazione dei principi del presente Statuto e la scrupolosa osservanza del regolamento interno. Si diventa membri effettivi dell’Associazione mediante domanda scritta dell’interessato e ammissione da parte del Consiglio Direttivo, oltre al versamento di una quota annua di partecipazione. Accolta la richiesta verrà rilasciata la tessera sociale e verrà effettuata l’iscrizione nel libro soci e il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio a partire da tale momento. La quota associativa non è trasmissibile e non è rivalutabile. L’ammontare della quota annua viene deciso dal Consiglio Direttivo ogni anno.
Il Consiglio Direttivo può rigettare la domanda di ammissione; deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all’interessato. Il richiedente può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, fare ricorso contro tale rigetto all’Assemblea dei Soci, se non appositamente convocata, in occasione della prima successiva convocazione.
La qualifica di socio dà diritto:

  1. a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
  2. a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all’approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell’Associazione;
  3. a godere dell’elettorato attivo e passivo;
  4. alla consultazione dei libri sociali.

I soci sono tenuti:

  1. all’osservanza dello Statuto, dell’eventuale Regolamento e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
  2. al versamento del contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività.

La qualità di socio si può perdere per recesso o per mancato versamento della quota associativa annuale.
L’esclusione viene deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

  1. che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione;
  2. che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;
  3. che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all’Associazione.

Successivamente il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dalla prima assemblea che sarà convocata. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l’interessato ad una disamina degli addebiti. L’esclusione diventa operante dall’annotazione nel libro soci.
Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera.
I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

Art. 4 – Organi dell’Associazione sono: l’Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo e il Presidente.
Art. 5 – L’Assemblea dei soci viene convocata:

  1. dal Consiglio Direttivo una volta l’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale che va dall’1 luglio al 30 giugno di ogni anno, per l’approvazione del bilancio o in qualsiasi momento quando se ne ravvede la necessità;
  2. su richiesta motivata di almeno un decimo dei soci inoltrata al Presidente.

Le relative comunicazioni avverranno mediante affissione nella sede dell’Associazione della convocazione stessa venti giorni prima e con lettera personale ai soci da inviarsi almeno dieci giorni prima e si dovranno precisare l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della seduta. Le assemblee saranno valide se risulteranno presenti: in prima convocazione la maggioranza dei soci iscritti; in seconda convocazione, da tenersi almeno ventiquattro ore dopo la prima, qualunque sia il numero degli intervenuti. Ogni socio può delegare un altro socio a rappresentarlo. Ciascun socio presente può portare una sola delega. Hanno diritto di voto tutti gli iscritti all’Associazione. All’atto della costituzione l’Assemblea nomina, tra i presenti, un Presidente dell’Assemblea e un Segretario dell’Assemblea verbalizzante.

Art. 6 – L’Assemblea delibera con la modalità del voto singolo su:

  1. bilancio preventivo e consuntivo dell’esercizio;
  2. relazione tecnica e finanziaria;
  3. eventuali proposte del Consiglio Direttivo e/o dei soci poste all’ordine del giorno;
  4. modifiche e/o emendamenti allo statuto sociale con maggioranza dei due terzi dei soci presenti e votanti (sono escluse le deleghe);
  5. elezione tra i soci, a scrutinio segreto, del Consiglio Direttivo formato di nove membri che restano in carica tre anni e sono rieleggibili alla scadenza del mandato;
  6. responsabilità dei componenti dei Consiglio;
  7. ricorso al rigetto della domanda di associazione.
Art. 7 – La prima seduta del Consiglio Direttivo sarà convocata dal più anziano tra i componenti, con lettera personale e/o posta elettronica con messaggio di avvenuta lettura inviato ai consiglieri almeno sette giorni prima. In questa seduta il Consiglio procederà all’attribuzione al suo interno della carica di Presidente e Vice presidente. Su proposta del Presidente, il Consiglio nomina il Segretario ed il Tesoriere.
In caso di dimissioni o decadenza di uno o più componenti del Consiglio Direttivo, subentreranno i primi tra i non eletti. Il Consiglio provvede a sostituirli nominando i primi fra i non eletti in sede di assemblea per il rinnovo delle cariche sociali che rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio, previa ratifica da parte dell’Assemblea dei soci immediatamente successiva.
Nell’impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell’organo fino alla sua naturale scadenza.
Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro venti giorni l’assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.
Art. 8 – Il Presidente ha la firma sociale, coordina l’attività del Consiglio Direttivo e provvede all’esecuzione delle deliberazioni del medesimo, rappresenta il “Centro” di fronte ai terzi ed in giudizio. Ha i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione anche con riferimento all’apertura, gestione e chiusura di rapporti bancari, finanziari, assicurativi.
In caso di temporanea assenza o di impedimento le sue funzioni vengono esercitate dal Vice Presidente.
Art. 9 – Il Consiglio Direttivo terrà seduta indicativamente con periodicità mensile. La riunione, che sarà convocata per posta e/o per posta elettronica dal Presidente, sarà valida se risulteranno presenti alla stessa almeno cinque consiglieri, le deliberazioni saranno prese a maggioranza semplice.
I provvedimenti di carattere disciplinare saranno validi se otterranno il voto favorevole di sette noni del Consiglio Direttivo.
Art. 10 – L’Associazione tiene il libro degli associati, il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, che saranno depositati presso la sede sociale; i soci potranno prenderne visione presentando richiesta scritta al Segretario.
Art. 11 – L’associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

  1. quote e contributi degli associati;
  2. eredità, donazioni e legati;
  3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
  4. contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
  5. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
  8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, per esempio: spettacoli di intrattenimento, attività ludiche quali feste, gite, sottoscrizioni anche a premi;
  9. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.

Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell’associazione, né all’atto del suo scioglimento.
È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
L’Associazione ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 12 – L’Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento della propria attività, ed iscriverà in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. L’Associazione è tenuta altresì ad assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
Art. 13 – Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati. In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere.
L’assemblea, all’atto dello scioglimento dell’Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo dell’Associazione.
Tutti i beni residui saranno devoluti ad altri enti del Terzo settore che perseguano finalità analoghe, oppure a fini di utilità sociale, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all’articolo 45, comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 14 – L’articolo 2 non può essere modificato, in particolare per quanto attiene agli scopi e ideali dell’Associazione, fatti salvi eventuali adeguamenti meramente tecnici richiesti da nuove disposizioni di legge.
Art. 15 – Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e alle norme vigenti in materia di Associazionismo.


Versione integrale dello Statuto del Centro G.P. Dore

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